| LICENZE DI KNOW-HOW
Il know-how (che significa “sapere come”;
il termine know-how è adottato in tutto il mondo ad esclusione
della Francia dov’è sostituito con “savoir
faire”) può essere distinto in due tipologie:
quello industriale, più praticato, relativo ad informazioni
a carattere tecnico e tecnologico, e quello commerciale riguardante
un patrimonio di conoscenze pratiche derivante da esperienze e prove
relative a servizi e sistemi organizzativi di vendita.
La materia è stata disciplinata dal Regolamento del 31 gennaio
1996, n. 240 ove viene definito il know-how come un insieme di informazioni
tecniche segrete, sostanziali ed identificate in una qualsiasi forma
appropriata. Dove:
- “segreto” è il know-how considerato globalmente,
o nella sua precisa configurazione, che non è noto o facilmente
accessibile, cosicché una parte del suo valore consiste
nel vantaggio temporale che il licenziatario acquisisce quando
gli viene comunicato. Ai fini della nozione di know-how non è
necessario che il know-how possieda, o meno, il requisito della
segretezza in assoluto, ma è necessario che, specie nell’ambito
del contratto, il know-how, nel suo complesso, non sia di facile
accesso o generalmente conosciuto, e sia tale da soddisfare le
esigenze tecniche, o commerciali, dell’impresa, dando risultati
non altrimenti raggiungibili in quel momento da parte dell’azienda.
La dottrina ha posto in luce l’aspetto essenziale del contratto
di know-how che consiste non nella trasmissione del segreto, ma
in un facere (comunicare) o un dare (trasmissione di disegni,
formule e simili) a titolo oneroso con vincolo di non divulgare
(non facere) quanto trasmesso o insegnato.
Si deve ritenere che l’obbligo alla segretezza (in senso
lato), o meglio alla riservatezza, costituisca un elemento sostanziale
per qualificare l’oggetto del contratto di know-how, poiché
il valore economico e l’interesse delle parti permangono
fin tanto che gli insegnamenti comunicati restino non accessibili
ai terzi e/o non diventino di dominio pubblico.
Occorre precisare che l’obbligo di riservatezza e di segretezza
deve essere espressamente pattuito nel contratto non in termini
generici ma specifici, venendo nel contempo determinato il termine
della durata di tale clausola.
- “sostanziale” è il know-how che contiene
informazioni utili ad offrire, alla data della stipulazione dell’accordo,
ragionevoli prospettive di miglioramento per la posizione concorrenziale
del licenziatario. Nel know-how sono incluse informazioni importanti
per l’insieme, o per una parte rilevante, di:
- un procedimento produttivo;
- un prodotto o un servizio;
- lo sviluppo di un procedimento produttivo
e/o un prodotto e/o un servizio ed esclude le informazioni
banali;
- “identificato” è il know-how descritto, o
fissato su un supporto materiale, in modo tale da permettere di
verificare che esso contiene i requisiti della segretezza e della
sostanzialità.
Inoltre, se il know-how è regolarmente identificato, il
licenziatario non viene sottoposto a restrizioni ingiustificate
nello sfruttamento della propria tecnologia.
Il licenziatario non deve divulgare il know-how e comunque sfruttarlo
dopo la scadenza dell’accordo se il know-how è ancora
segreto. Non è invece ammesso vietare al licenziatario di
continuare l’uso del know-how dopo la scadenza, qualora esso
sia divenuto di pubblico dominio. Il licenziante è obbligato
a:
- non autorizzare altre imprese ad utilizzare
la tecnologia concessa nel territorio della licenza, comprendente
l’insieme del mercato comune o una parte di esso;
- non utilizzare egli stesso la tecnologia
concessa in licenza nel territorio ove la licenza stessa è
stata concessa;
- non può richiedere il pagamento
di royalty per la fabbricazione di prodotti non brevettati, o
per beni o servizi che non sono né interamente, né
parzialmente ottenuti mediante la tecnologia sotto licenza;
- non può richiedere il pagamento
per l’uso di un know-how divenuto di dominio pubblico per
causa imputabile al licenziante o ad un’impresa ad esso
collegata.
Le prime due restrizioni sono ammesse per un massimo di dieci anni
dalla data della firma del primo accordo di licenza stipulato dal
licenziante per detto territorio e concernente la medesima tecnologia.
Il territorio contrattuale può essere costituito sia da una
parte limitata del mercato comune, sia dalla sua totalità.
I vincoli territoriali a carico del licenziatario sono:
- non utilizzare la tecnologia concessagli
nei territori del mercato comune riservati al licenziante;
- astenersi dal fabbricare o dall’utilizzare
il prodotto oggetto di licenza, o dall’utilizzare il procedimento
sotto licenza, nei territori degli altri licenziatari all’interno
del mercato comune;
- astenersi dal praticare una politica
attiva di immissione in commercio del prodotto oggetto di licenza
nei territori degli altri licenziatari all’interno del mercato
comune, e, in particolare, dal fare pubblicità espressamente
destinata a questi territori, costruirvi succursali, mantenere
dei depositi;
- astenersi dal mettere in commercio il
prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari
all’interno del mercato comune.
Le prime tre categorie hanno durata massima di dieci anni, la quarta
di cinque anni.
Il termine di decorrenza è sempre la data del primo accordo
di licenza stipulato dal licenziante per detto territorio e concernente
la medesima tecnologia.
Il licenziatario può essere obbligato a rispettare le specifiche
minime di qualità del prodotto sotto licenza. Inoltre, può
essere tenuto ad acquistare beni o servizi presso il licenziante,
o presso un’impresa a lui collegata, nella misura in cui tali
acquisti siano necessari per:
- assicurare uno sfruttamento tecnicamente
corretto della tecnologia sotto licenza;
- garantire che la produzione del licenziatario
sia conforme alle norme di qualità applicate dal licenziante
e da altri licenziatari, nonché per permettere al licenziante
di effettuare i controlli previsti.
Altri obblighi a carico del licenziatario:
- comunicare al licenziante l’esperienza
acquisita e concedergli una licenza non esclusiva per i miglioramenti.
Il licenziatario deve tuttavia rimanere libero nel periodo di
vigenza dell’accordo, e dopo la sua scadenza, di utilizzare
liberamente i propri miglioramenti, se e in quanto detti miglioramenti
siano separabili dal know-how del licenziante.
- divieto di concedere sublicenze o di
cedere la licenza;
- versare una royalty minima;
- segnalare eventuali violazioni al licenziante,
nonché di procedere legalmente contro di esse, o di prestare
assistenza al licenziante per tale scopo;
- essere tenuto a limitare lo sfruttamento
della tecnologia sotto licenza ad una o più delle applicazioni
tecniche da essa coperte, o limitare la vendita dei prodotti ad
uno o più mercati. La Commissione europea ha precisato
che simili obblighi non sono da considerare restrittivi della
concorrenza, poiché rientra necessariamente fra i diritti
del licenziante il trasferire il know-how solo per uno scopo limitato,
sempre che ciò non costituisca un mezzo per la ripartizione
della clientela.
Analogamente a quanto previsto in materia di brevetti, non è
ammessa alcuna clausola che vieti al licenziatario di contestare
il carattere segreto del know-how, cioè in sostanza la validità
dello stesso. Anche in questo caso il licenziante ha la facoltà
di recedere dal contratto in caso di contestazione da parte del
licenziatario.
È vietato prorogare automaticamente, o tacitamente, la licenza,
con l’inclusione in essa di nuovi miglioramenti comunicati
dal licenziante. Una clausola del genere rende inapplicabile l’esenzione,
a meno che il licenziatario possa rifiutare tali miglioramenti,
ovvero che ciascuna parte possa recedere alla scadenza del periodo
iniziale ed in seguito almeno ogni tre anni. Le parti rimangono
libere di stipulare nuovi accordi sui miglioramenti, sempre che
la loro durata complessiva non ecceda i limiti sopraindicati.
Ovviamente queste limitazioni non impediscono la stipula di accordi
di maggior durata. |