| LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Come per i brevetti, anche per i marchi un principio fondamentale
è quello dell’esaurimento
dei diritti di privativa.
Il principio significa che, se un prodotto contraddistinto da un
determinato marchio è posto in commercio in un Paese dell’UE
dal titolare del marchio oppure da un altro soggetto che abbia il
suo consenso, tale prodotto da quel momento può liberamente
circolare in qualsiasi altro Stato dell’Unione. In particolare,
chi ha acquistato il prodotto può liberamente esportarlo
in un altro Stato dell’Unione liberamente e senza nessun vincolo
nei confronti del titolare del marchio.
La liceità delle importazioni parallele è, quindi,
ammessa anche nel campo dei marchi. Un ostacolo alla libera circolazione
non è ammissibile, né si può parlare di abuso,
o contraffazione di marchio, qualora il prodotto sia stato regolarmente
venduto, sul mercato dello Stato membro dal quale esso viene importato,
dallo stesso titolare del marchio, o con il suo consenso.
Se infatti il titolare del marchio potesse opporsi all’importazione
di prodotti contrassegnati con il suo marchio, ostacolerebbe la
libera circolazione dei prodotti in seno al mercato comune (Centrofarm
B.V. e Adrian de Peijper/Winthrop b.v., GADI, 1974, nr. 671; Dansk
Supermarked A.S./Imerco A.S., GADI, 1981, nr. 1462).
È accaduto che l’autore di un’importazione parallela
non solo rivendesse il prodotto in un altro Stato, ma lo riconfezionasse.
La Corte ha affermato che una restrizione potrebbe risultare, a
norma dell’art. 36 del Trattato CE, dal comportamento del
titolare del marchio, il quale metta in commercio in più
Stati membri lo stesso prodotto in confezioni diverse e facesse
valere i diritti inerenti al marchio per impedire il riconfezionamento
da parte di terzi. La Corte ha puntualizzato che, in tal caso, non
si può garantire che il prodotto, distribuito negli Stati
membri in varie confezioni, venga riconfezionato senza alterare
il prodotto stesso e nel frattempo garantendo sia la funzione essenziale
del marchio che l’origine comune del prodotto (Hoffmann-La
Roche/Centrafarm, GADI, 1978, n. 1112).
Problemi strettamente collegati a quelli delle importazioni parallele
si pongono quando la proprietà di uno stesso marchio, appartenuta
in origine ad un unico soggetto, si trovi frazionata fra una pluralità
di soggetti all’interno della Comunità. Una delle controversie
principali è il caso Sirena per la quale si veda:
- Sirena Srl/E.D.A., GADI, 1973, nr. 334;
- Novimpex Srl/Sirena Srl, GADI, 1983,
nr. 1598
- The impact of the “Sirena”
decision on national trademark rights, IIC, 1972, 193.
Nel caso Sirena, la Corte aveva già esaminato il seguente
quesito: gli artt. 85 e 86 del Trattato CE devono essere interpretati
nel senso che impediscono al titolare di un marchio legalmente depositato
in uno Stato membro di far valere il suo diritto di proibire l’importazione
da altri paesi della Comunità di prodotti recanti lo stesso
marchio legalmente posto all’origine. La Corte aveva risposto
che benché il marchio “in quanto statuto legale”
sfugga ai divieti di concentrazione dell’art. 85, paragrafo
1, tuttavia l’esercizio di esso può rientrarvi se risulta
che con diverse cessioni del marchio si sono volute creare delle
frontiere impermeabili tra gli Stati membri ed ostacolare il commercio
intercomunitario.
Si trattava nella fattispecie di una questione sollevata dal Tribunale
di Milano, avanti al quale una società italiana, che aveva
acquistato da un’impresa americana tutti i diritti per l’Italia
del marchio Prep, cercava di opporsi all’introduzione del
Prep in Italia da parte di un produttore tedesco che aveva stipulato
con l’impresa americana una convenzione analoga per la Germania.
L’ipotesi tipica di importazioni parallele ricorre quando
il marchio appartiene allo stesso titolare sia nel Paese di origine
dei prodotti, sia in quello destinatario. In questi casi può
accadere che qualcuno acquisti i prodotti originali nel primo Paese
e li rivenda poi nel secondo, senza l’autorizzazione del titolare
e in concorrenza con il suo importatore o licenziatario esclusivo.
Spesso i prodotti così importanti hanno prezzi fortemente
competitivi. Le regole comunitarie sulla libera circolazione delle
merci non si applicano alle importazioni da Paesi terzi esterni
alla Comunità; queste situazioni non sono disciplinabili
dal diritto comunitario e sono soggette esclusivamente alla norma
nazionale. |