| LICENZE DI MARCHIO
Diversamente che per le licenze di brevetto, per i marchi non vi
è un regolamento comunitario specifico.
La Direttiva sul riavvicinamento delle legislazioni stabilisce che
un marchio può formare oggetto di licenza per la totalità,
o parte, del territorio dello Stato membro. Le licenze possono,
inoltre, essere esclusive o non esclusive. La Commissione ha anche
distinto la protezione territoriale assoluta del licenziatario da
quella relativa.
La protezione assoluta è quella che consente al licenziatario
di impedire in qualunque caso, nel suo territorio, la vendita di
prodotti marcati provenienti dal licenziante o da altri licenziatari.
Con tale protezione il licenziatario può impedire l’ingresso
delle merci non solo quando le altre parti intendano esportarli
di loro iniziativa, ma anche quando tali prodotti siano stati loro
richiesti da clienti presenti nel suo stesso territorio, oppure
formino oggetto di importazioni parallele. La Commissione, come
in tutti gli altri campi, ha condannato la protezione assoluta.
Infatti, le importazioni parallele, purché avvengano quale
circolazione interna all’Unione, non possono mai essere impedite,
e la Commissione oltre che a confermare questo principio, non ha
esitato ad infliggere ammende ad imprese che, mediante accorgimenti
contrattuali, avevano tentato appunto di bloccare simili importazioni
(Theal/Watts, GADI, 1976, nr. 890). La Commissione si è dimostrata
disponibile nei confronti di licenze che prevedevano una protezione
semplicemente relativa.
In questi tipi di licenza viene solo assicurato che sia il licenziante,
sia gli altri licenziatari, si astengono da una politica attiva
di vendita nel territorio riservato a terzi, in particolare si astengono
dall’insediare succursali e dal fare pubblicità specificamente
destinata ad esso. Non deve essere individuato alcun impegno atto
a respingere le richieste di fornitura che provengano dal territorio
riservato a terzi (Campari, GADI, 1978, nr. 1124).
La Commissione ritiene che il divieto, imposto al licenziatario,
di trattare prodotti concorrenti con quelli che formano oggetto
della licenza di marchio, rientri nel divieto dell’art. 85.
Tuttavia, lo ha ritenuto meritevole di esenzione, osservando che
tale divieto può contribuire a migliorare la distribuzione
dei prodotti sotto licenza, evitando dispersione di sforzi in materia
di vendite, favorendo la costituzione di scorte e abbreviando i
termini di consegna. Un simile divieto non è ammesso per
le licenze di brevetto e per quelle di know-how.
Anche se la Commissione non si è pronunziata espressamente,
sembra del tutto inammissibile qualsiasi clausola che limiti l’autonomia
del licenziatario nella fissazione dei propri prezzi (art. 85 del
Trattato costitutivo CEE). La Commissione ha ammesso che al licenziatario
possa essere vietato di cedere i diritti concessi. Uno dei divieti
principali è quello di concedere sublicenze (Campari, GADI,
1978, nr. 1124).
Una licenza di marchio deve anche prevedere l’utilizzo del
marchio, le caratteristiche dimensionali, di forma e/o di colori
connessi al marchio, le modalità di applicazione, l’eventuale
abbinamento con altri marchi, la politica pubblicitaria che comprende
il marchio, le campagne promozionali, l’eventuale promozione
istituzionale del marchio, i volumi pubblicitari, le fiere a cui
deve essere presente, ecc…
Nelle licenze di marchio è normale che il licenziante stabilisca
delle regole di qualità e si riservi di controllare il rispetto
di dette regole. Anzi, il controllo da parte del licenziante del
prodotto ottenuto dal licenziatario e marcato con il marchio dato
in licenza è comunemente ritenuto un elemento essenziale
del contratto di licenza, in mancanza del quale il contratto è
nullo.
In relazione ad altre particolarità che può presentare
un contratto di licenza di marchio bisogna far riferimento al Regolamento
sui brevetti e sul know-how e alle sentenze della Commissione. Le
principali sono:
- Hag, GADI, 1974, nr. 667;
- Fruit of the Loom, GADI, 1985, nr. 1953;
- EMI Records, GADI, 1983, nr. 1667;
- Campari, GADI, 1978, nr. 1124.
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