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·IL BREVETTO EUROPEO

La Convenzione per il Brevetto Europeo, originariamente sottoscritta nel 1973, e recentemente riformulata ed entrata in vigore nella nuova versione (EPC 2000) il 13 dicembre 2007, riguarda essenzialmente una procedura unificata di deposito, esame e concessione dell’attestato di brevetto.
La Convenzione abilita qualsiasi persona fisica e giuridica a depositare una domanda di brevetto europeo.

Gli Stati membri della Convenzione per il Brevetto Europeo, alla data del 1° maggio 2010, sono:
Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Repubblica di San Marino, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Anche i seguenti Stati (Stati di estensione) possono essere richiesti attraverso una domanda di Brevetto Europeo: Bosnia Erzegovina, Montenegro e Serbia.

La domanda di brevetto conferisce, dopo la sua pubblicazione, gli stessi diritti del brevetto rilasciato, o quanto meno gli stessi diritti che, in uno Stato contraente, conferirebbe la domanda nazionale pubblicata.
Il deposito della domanda di brevetto può essere fatto presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti a Monaco, o presso il dipartimento dell’Aja, ovvero presso un’Agenzia distaccata di tale dipartimento.

La Sezione di deposito, che è uno degli organi dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, esegue un esame formale della domanda.
La Divisione competente esegue una ricerca delle anteriorità e redige un Rapporto di Ricerca Europea corredato da un parere sulla brevettabilità del trovato, in termini di novità, attività inventiva ed applicabilità industriale.
Comparando quanto indicato nel Rapporto di Ricerca con il contenuto della domanda di brevetto in corso, si ottengono le informazioni necessarie per decidere se proseguire, o meno, nella domanda e come eventualmente proseguire.
Nel caso si decida di proseguire, il Rapporto di Ricerca indica se è necessario, o meno, intervenire sul testo della domanda di brevetto. Va ricordato che le indicazioni presenti nel Rapporto di Ricerca vanno comunque verificate puntualmente in quanto chi lo ha compilato potrebbe non avere compreso compiutamente i vari aspetti del trovato oggetto della domanda di brevetto.

La procedura d’esame prevede l’esame completo di brevettabilità, che viene svolto da una competente Divisione d’Esa­me.
Durante la procedura d’esame, il campo per il quale inizialmente è stata chiesta la protezione può variare anche di molto, ciò in relazione allo stato della tecnica anteriore.
L’esame può portare al rigetto della domanda o al rilascio del Brevetto Europeo per gli Stati designati dal richiedente al momento della definizione degli stessi. Contro il rigetto è possibile presentare ricorso.

Dopo concesso, un Brevetto Europeo, per essere mantenuto in vita negli Stati designati, deve adempiere alle leggi di ogni singolo Stato.
In molti Stati, al momento della redazione della presente pubblicazione, è necessario provvedere al deposito della traduzione delle rivendicazioni e/o del testo nella lingua ufficiale; se ciò non avviene entro i termini stabiliti, la domanda di brevetto è considerata abbandonata in quel determinato Stato.

Entro 9 mesi dalla data di pubblicazione della menzione del rilascio del brevetto, terzi possono presentare opposizione alla concessione definitiva.
L’opposizione viene esaminata dalla Divisione di Opposizione competente e, al termine di tale esame, il brevetto può essere revocato o confermato (anche in forma modificata). Contro la decisione della Divisione di Opposizione può essere presentato appello alla Camera di Appello. Con l’ultima revisione, è stata inserita la possibilità di ricorrere, ma solo per aspetti giuridici o procedurali, ad un terzo grado gestito dalla Camera Allargata di Appello.
Le decisioni della Sezione di Deposito, della Divisione di Esame e della Divisione di Opposizione, come detto, sono suscettibili di ricorso o appello alla Camera di Ricorso, che rilasciano decisioni non soggette a gravame.

È altresì possibile, per il titolare, richiedere all’Ufficio Brevetti Europeo la limitazione del proprio Brevetto Europeo come concesso o come mantenuto in forma modificata (a seguito di un’opposizione di terzi).
In tal caso l’Ufficio Brevetti Europeo esamina la richiesta di limitazione e, qualora la ritenga accettabile, il Brevetto Europeo viene ripubblicato come limitato ed ha effetto ab initio in tutti gli Stati designati dal Brevetto Europeo nella forma limitata. È facoltà di ogni Stato richiedere il deposito della traduzione del testo limitato presso il proprio Ufficio Brevetti Nazionale. È anche possibile, per il titolare di un Brevetto Europeo, chiedere la revoca, richiesta comunque soggetta ad una valutazione formale e successiva approvazione da parte dell’ufficio Brevetti Europeo.



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