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| IL MARCHIO IN ITALIA
In breve
- In Italia, e nella maggior parte degli Stati, un marchio dura 10 anni; in tutti gli Stati, compresa l’Italia, è rinnovabile alla scadenza per un numero indefinito di volte.
- Ci sono marchi di fabbrica, marchi di commercio e marchi di servizio. Ci sono inoltre i marchi collettivi.
- Un marchio non deve essere una denominazione generica nè un’indicazione descrittiva, deve essere nuovo e deve rispondere a precisi contenuti.
- Un marchio non utilizzato per un certo numero di anni decade; la decadenza deve essere dimostrata dal terzo interessato prima che il riuso sia iniziato.
- Prima di procedere al deposito di un marchio è opportuno effettuare una ricerca preventiva; una ricerca preventiva è di fatto uno studio di fattibilità.
La ricerca preventiva va effettuata sul marchio di interesse e relativamente ai prodotti e/o servizi di interesse.
- Per individuare eventuali marchi di terzi, si possono effettuare ricerche a nome del titolare, per classe di prodotti/servizi, ovvero per marchio, nonché controlli continui (ricerche di allerta).
Le ricerche non danno un risultato assoluto in quanto tutte presentano un certo grado di sicurezza ed un certo grado di copertura, perché non comprendono i marchi di fatto, cioè quei marchi usati su base nazionale (e non depositati) negli Stati ove detti vengono riconosciuti.
- Un marchio va protetto per i prodotti e/o servizi di interesse prevedendo anche quale sarà il possibile ampliamento almeno nel medio periodo.
- L’estensione all’estero di un marchio deve essere espressione delle effettive esigenze strategiche e commerciali.
- Un marchio va protetto negli Stati ove si svolge la propria attività commerciale ed in quelli ove si prevede di avviarla nel medio periodo, nonché negli Stati ove si verificano normalmente casi di “pirateria di marchi”. In genere non è opportuno avviare la propria attività commerciale in uno Stato senza aver prima ivi protetto il proprio marchio.
- Un marchio può essere esteso anche senza rivendicare la priorità, non causando ciò particolari perdite di diritto, ma solamente una data di deposito differita.
- Un uso ampio e continuativo nel tempo può dar vita ad un marchio di fatto in certi casi comparabile ad un marchio registrato.
Non tutti gli Stati riconoscono i marchi di fatto.
- Il titolare di un marchio non deve mai autorizzare terzi ad adottare detto marchio in termini e forme che possano nuocere alla completa titolarità del marchio e/o al suo valore.
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