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·IL MARCHIO COMUNITARIO

Il Marchio Comunitario ha la caratteristica di produrre i suoi effetti sull’intera Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria) in quanto diviene un unico titolo a valere per tutto il territorio comunitario.

Durata

La durata della registrazione di un marchio comunitario è di 10 anni dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovata per un numero illimitato di volte.

Proteggibilità

I segni che possono validamente costituire un marchio comunitario coprono una categoria piuttosto ampia: i segni che possono essere riprodotti graficamente, specialmente le parole, compresi i nomi di persona; i disegni; le lettere; le cifre; la forma dei prodotti e del loro confezionamento. Detti segni possono essere protetti purché siano idonei a distinguere i prodotti, o i servizi, di un’impresa da quelli di un’altra.

Per poter essere registrato, un marchio comunitario dovrà inoltre possedere carattere distintivo e non potrà consistere esclusivamente in un’indicazione del luogo di provenienza del prodotto; non dovrà inoltre essere contrario all’ordine pubblico, né tale da indurre in errore i consumatori.

Al marchio comunitario è possibile collegare il precedente marchio italiano registrato ed eventuali altri marchi già registrati nei detti Stati dell’Unione Europea cosicché sarà possibile, al momento del rinnovo, lasciar decadere i marchi pre-esistenti mantenendo solo il marchio comunitario.

Il marchio comunitario prevede un iter complesso in quanto prima di venir registrato viene sottoposto all’esame di merito.
Per quanto concerne il merito, ad esempio non sono registrabili i cosiddetti marchi descrittivi, i marchi contrari all’ordine pubblico ed i marchi decettivi.
Nel caso in cui il marchio non superi l’esame di merito, viene rifiutato completamente.

L’ottenimento di un marchio comunitario, anche se può risultare difficoltoso, ed in alcuni casi anche impossibile, conferisce comunque un diritto forte.

Opposizione di terzi

Nel caso in cui il marchio superi tale esame viene pubblicato in appositi elenchi ed i titolari di marchi identici, o simili, nei vari Stati dell’Unione Europea possono presentare opposizione contro la registrazione del marchio.
Se le motivazioni a corredo delle dette eventuali opposizioni sono insuperabili anche per uno solo degli Stati aderenti all’Unione Europea, il marchio comunitario viene rifiutato completamente ma è possibile trasformarlo in tanti marchi nazionali, ovviamente solo negli Stati ove non sussistono problemi di conflitto con i marchi esistenti.

Diritti conferiti

I diritti conferiti dal marchio comunitario si ispirano sostanzialmente alle normative nazionali in materia di marchi.
Il titolare del marchio ha il diritto di vietare a qualsiasi terzo:

  1. di usare un contrassegno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali questo è tutelato;
  2. di usare un contrassegno che possa creare confusione presso il    pubblico a causa dell’identità dei prodotti o servizi;
  3. di usare un contrassegno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi dissimili da quelli per i quali è stato registrato, se il marchio comunitario gode di larga notorietà, e se tale uso può costituire un vantaggio sleale o un danno per il possessore del marchio comunitario;
  4. l’apposizione del contrassegno sui prodotti o sul loro confezionamento;
  5. l’offerta, l’immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti, oppure l’offerta o la fornitura dei servizi sotto la copertura del contrassegno;
  6. l’importazione o l’esportazione dei prodotti sotto la copertura di quel determinato contrassegno;
  7. l’uso di quel determinato contrassegno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

Decadenza

Un marchio comunitario decade nei seguenti casi:

  1. qualora per un periodo ininterrotto di 5 anni non sia stato validamente utilizzato e non vi siano state legittime cause che abbiano impedito la sua utilizzazione.
    Il titolare del marchio comunitario può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti allorché, a seguito dell’uso che ne sia fatto dal titolare o con il suo consenso per i prodotti o servizi per cui è registrato, il marchio possa trarre in inganno il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di quei prodotti o servizi;
  2. qualora sia divenuto, a seguito della attività o della inattività del suo titolare, la denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è stato registrato.
    È ammessa anche la decadenza parziale, cioè la decadenza limitatamente ad una parte dei prodotti, o dei servizi, per i quali il marchio è registrato.

La domanda di decadenza deve essere presentata all’Ufficio comunitario per iscritto e deve essere motivata; qualora una domanda sia accolta, determina la radiazione del marchio dal registro. Il marchio comunitario registrato può essere oggetto di azioni di nullità da parte di terzi interessati, ovvero da parte di chiunque sia legittimato ad agire e ciò in relazione al tipo di impedimento che viene fatto valere.

Azioni di nullità

Il marchio comunitario può anche essere sottoposto a cause di nullità che si distinguono in assolute e relative.
Le prime riguardano i casi di registrazione in violazione degli impedimenti sia assoluti che relativi alla registrazione.
Le seconde si riferiscono anche all’ipotesi in cui un altro diritto anteriore si oppone al marchio comunitario e sussista un rischio effettivo di confusione nel pubblico tra il marchio e tale diritto.

Il marchio comunitario può anche essere dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in base ad un altro diritto preesistente.
La nullità non può essere pronunciata se chi potrebbe far valere una causa di nullità relativa ha dato il suo consenso alla registrazione o abbia tollerato per 5 anni consecutivi l’uso del marchio, a meno che il deposito del marchio comunitario sia stato effettuato in mala fede.
Per ciò che riguarda gli effetti della nullità vale quanto detto sopra a proposito della decadenza.
Sia la nullità del marchio comunitario che la decadenza, possono essere chieste da soggetti portatori di interessi comuni, come associazioni di produttori, commercianti, consumatori, ecc.

È prevista una Commissione Ricorsi di fronte alla quale impugnare le decisioni dell’Ufficio comunitario, le decisioni di questa saranno a loro volta impugnabili di fronte alla Corte di Giustizia della Comunità Europea.


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